ROMA, 5 Maggio – Scattano le agevolazioni fiscali per incentivare il “rimpatrio dei cervelli” in fuga all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso una circolare che illustra le linee guida sui benefici riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che vogliono rientrare in Italia, spiegando nel dettaglio il contenuto degli incentivi e la procedura da seguire per richiederli al proprio datore di lavoro.
Gli incentivi, tassabili dal 20% al 30% dei “redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo” per un periodo di cinque anni dal 2011 al 2015, sono riservati ai cittadini Ue che abbiano “maturato esperienze culturali e professionali all’estero» e che scelgano «di tornare nel nostro Paese”. Con la circolare 14/E, diffusa oggi, l’Agenzia provvede pertanto a spiegare requisiti minimi dei candidati ai benefici, gli adempimenti del datore di lavoro e le procedure applicative dell’agevolazione, che consiste in sintesi in una tassazione particolarmente scontata. Hanno diritto a tali incentivi i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi anche il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio della stessa attività. Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione i cittadini dell’Ue, nati dopo il 1 gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. Il documento riguarda anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
I datori di lavoro dovranno invece rilasciare entro il 31 maggio prossimo, per riconoscere gli incentivi, un nuovo Cud per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile inoltre richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che provi la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione. A partire dall’anno d’imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio.
Chiara Cavaterra